Una vacatio legis nel Codice della Strada? Il D. lgs 285/92, per l’appunto pubblicato nel 1992, precede di pochi anni quello che dalla seconda metà dei Novanta è stato inaspettatamente un vero e proprio’boom’ di diffusione sull’intero territorio nazionale. Quegli anni sono ricordati come quelli dell'”avvento del grattino’.
Da quel momento è cominciata a cambiare la filosofia stessa del parcheggio a pagamento, la sua logica, la sua essenza, la sua applicabilità , le sue regole, e perchè no, le abitudini degli italiani. Milioni di connazionali quotidianamente sono intenti a compiere un’azione che mai avrebbero pensato, così esposti al pubblico ludibrio: grattare.
Addirittura nel linguaggio comune sono entrati neologismi, da grattino a gratta e sosta vi è in mezzo un mare di espressioni vernacolari che lo dipingono. Come un fiume in piena il’grattino’ ha invaso le città , i borghi, le periferie, le strade smesse. Questo strano foglietto sconosciuto all’istante prende forma, ed un volto-simbolo: diventa un punto di riferimento per le amministrazioni e le città che, non avendolo ancora adottato, si sentono arretrate e frustrate rispetto a quelle che invece hanno’osato’ anticipare i tempi, quelle’illuminate’, quelle che hanno visto lontano.
Sì, lontano, ma lontano doveà¢â‚¬Â¦? Un garbuglio giuridico dal quale è difficile restare fuori, un pantano di trincee, schieramenti e prese di posizione che riconoscono o non riconoscono al voucher la dignità di far parte dei dispositivi autorizzati dal NCS. Da una parte le lobbies dei potentati che producono parcometri o similari e fomentano la querelle con tentativi non sporadici di colpi di spugna, e dall’altroà¢â‚¬Â¦ chi è dall’altro lato della barricata? Fomentati dal successo, eccitati dal nuovo sbocco di mercato per le proprie aziende in crisi, dai volumi che più zeri non si può, agevolati dai nuovi processi produttivi tecnologici ed infine autorizzati dalla mancanza di chiare regole legislative, comportamentali e di prodotto, hanno dato vita ad un vero guazzabuglio (anch’esso tutto italiano): le tipografie. Una gran corsa a chi copia, e nel copiare non si fa nè meglio nè peggio, si copia e basta. Senza lungimiranza ma solo con mentalità speculativa si sono buttati nel mercato a far bocca ghiotta: una babilonia a ribasso, e a difetto non solo della qualità , il danno minore, ma del controllo, della sicurezza, della trasparenza e chi più ne ha più ne metta. Danno, ben s’intenda, subito non dai produttori’ c’è spazio per tutti quelli qualificati’ ma dai gestori, dai Comandi di PM, dai Comuni eà¢â‚¬Â¦ dall’Erario.

Cosa comporta l’adozione di un titolo prepagato di questo tipo’non verificato’, ovvero sprovvisto di un pedigree o di una denominazione d’origine?

E’ davvero chiaro a tutti che se il costo di produzione ammonta, per esempio, a cinquecentesimi di euro esso vale nominalmente mezzoeuro l’ora di sosta, tanto da farlo discendere in via diretta dalle carte valori? L’impossibilità di un controllo reale e sistematico, l’introduzione del falso a macchia di leopardo, l’ammanigliamento della malavita, la triste catena commercianti e malaffare che dato il business ha occasione per rinsaldarsi, la deficienza d’introiti a cascata secondo il percorso della filiera del settore che ha come ultimo anello le Casse dello Statoà¢â‚¬Â¦

Non solo: la mancanza di regole e leggi hanno consentito l’ingrassamento indebito di gerenti e cooperative che ne probabilmente ne hanno approfittato, chessò, facendo produrre a conniventi titoli con numerazioni parallele non dichiarate’ i cosiddetti’falsi originali’ -, oppure, nell’assurdo ma reale caso in cui la numerazione è del tutto mancanteà¢â‚¬Â¦ Basta rifletterci per arrivare a fosche conseguenze, tutte possibili. Senza essere apocalittici: le possibilità estreme non vanno scartate, esse se non si sono verificate, si assoderanno.

E’ stata solo una deficienza del Legislatore a creare questa baraonda? La risposta in tal caso deve essere lapidaria, incontrovertibile: No. Il gioco a rimpiattino, la famosa querelle di cui sopra: il titolo è o non è un dispositivo di controllo durata della sosta come recita il D. lgs. 285/92 all’articolo 7 comma 5? E’ evidente che solo questa definizione porterebbe il titolo in un ambito di riserva indiana. Insomma, questo strumento, ormai talmente diffuso che tra poco lo troveremo anche nel piatto di rigatoni, deve essere autorizzato o no dal Ministero competente?

Allora, facciamo chiarezza: effettivamente, come già detto, il titolo non è menzionato nella sua forma bruta dal NCS giacchè precedente alla sua emissione sul territorio. Il che vorrebbe dire che non avrebbe bisogno di omologazioni, quindi un titolo varrebbe un altro, una copia sarebbe una copia, un modus imitandi talmente diffuso e vorticoso da restare impunito. E in barba a tutte le ciance!
Quando però parliamo non di privati cittadini, ma di Comuni, Enti dello Stato, Comandi di Polizia che lo fanno proprio, in base a quali criteri lo adottano? Sulla maggiore economia, oppure sulla validità di uno strumento controllato all’origine? Ma se non è autorizzato od omologato, e quindi uno vale l’altro, secondo quale criterio invece si sanziona chi non lo espone sul parabrezza, o chi’sbaglia’ a compilarlo, o chi’sfora’ l’orario transatto e’grattato’?
In questo caso c’è più limpidezza, ma non troppa, almeno nell’usus: i criteri nell’applicazione delle sanzioni sono due, secondo le interpretazioni: o si applica l’articolo 157 comma 6 del D. lgs 285/92, oppure l’articolo 7 comma 15. Nel primo è evidente che la sanzione è dovuta per la mancata attivazione del dispositivo, ed infligge un pagamento di 32 Euro. Per l’articolo 7 comma 15 (la cui violazione è pagata con la sanzione di 19 Euro), che riguarda l’utilizzo dello spazio di sosta a pagamento per frazioni successive a quelle effettivamente pagate dall’utente, ci si richiama al concetto di’sosta regolamentata’. Il comma f), per esempio, del medesimo articolo 7, ci illumina: ‘à¢â‚¬Â¦la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,à¢â‚¬Â¦’.
Altre forme di transazione che regolamentano la sosta non esistono. Quindi, qualora il’grattino’ non fosse un dispositivo di controllo di durata della sosta (innanzitutto sarebbe lecito domandarsi cosa sia), perchè il suo scorretto utilizzo è sanzionato con articoli del Codice che invece fanno per lo meno finta che esso lo sia?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (l’unico preposto a rilasciare le autorizzazioni e le omologazioni necessarie affinchè i dispositivi siano legalizzati ed adottati) da tempo interpreta correttamente la natura del’grattino’. Tanto è vero che ritenendolo a pieno titolo nella ristretta famiglia dei dispositivi di controllo di durata della sosta (essi, indistintamente, devono tutti essere autorizzati), non solo richiede che esso sia autorizzato al pari dei parcometri e della segnaletica stradale secondo la procedura dettata dal DPR 495/92 articolo 192, ma impone la sanzione per i trasgressori secondo l’articolo 45 comma 9 del NCS con tanto di sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

Accertato il modus operandi, persiste una nebulosa da Val padana: per quale motivo, dopo tanta illogica conseguenza, i cosiddetti’grattini’ sono adottati da Organi dello Stato, sotto il controllo a volte diretto della PM, e nobilitati al punto da essere strumento il cui uso errato genera sanzione secondo normativa, invece non sono accreditati con tutti i crismi’dispositivi di controllo di durata della sosta’? Forse perchè si dovrebbe sanzionare mezzo Bel Paese applicando l’art. 45?
Alloraà¢â‚¬Â¦ auspichiamo un pool per il’grattino pulito’!

Maurizio Ponticello

Rossitecnica srl div. Parking Systems www.rossitecnica.com