Il contrassegno disabili è uno strumento fondamentale di inclusione. Quel rettangolino blu permette a chi ha ridotta mobilità di accedere più facilmente a servizi, uffici, ospedali o negozi, garantendo un diritto essenziale di autonomia negli spostamenti quotidiani. Proprio per questo, la sua gestione è regolata con attenzione dalla normativa.
Nonostante ciò, capita che alcuni automobilisti incorrano in sanzioni anche in buona fede, ad esempio esponendo una fotocopia del contrassegno disabili in attesa del rinnovo. La legge, però, è chiara: solo l’originale è valido.
Il caso di Laura e la sentenza della Cassazione
Lo scorso marzo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 6892/2025) ha fatto chiarezza: una fotocopia del contrassegno disabili non ha alcun valore legale, anche se chi la utilizza è davvero titolare del diritto. La vicenda è quella di Laura, multata mentre aspettava il rinnovo e aveva lasciato sul cruscotto la copia del vecchio contrassegno. Per i giudici, la multa era legittima: la copia è facilmente riproducibile e potrebbe essere usata da chiunque.
Non solo multe: in alcuni casi si rischia il penale
La giurisprudenza è piena di episodi simili. A Pavia, già nel 2011, un automobilista era stato denunciato per falso materiale dopo aver plastificato una fotocopia del pass intestato alla madre. In un altro caso, l’uso del contrassegno della nonna, riprodotto in copia, era costato una condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione.
Se dunque la semplice fotocopia espone a una sanzione amministrativa (art. 188 del Codice della Strada), in presenza di alterazioni o riproduzioni fraudolente scatta anche il reato di falso.
Un’eccezione che conferma la regola
Non tutti i tribunali hanno avuto la stessa rigidità. Nel 2024, il giudice di Palermo ha annullato una multa comminata a un disabile che aveva lasciato la fotocopia del contrassegno in aeroporto prima di partire: “il diritto esiste e non avrebbe senso negarlo in un caso simile”. Si tratta però di un’eccezione, non di una regola: la Cassazione ha ribadito che la normativa nazionale non ammette deroghe.
Cosa dice la legge sul contrassegno disabili e la fotocopia
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Codice della Strada, art. 188: riconosce il diritto di circolazione e sosta ai veicoli che espongono il contrassegno.
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D.P.R. 151/2012: stabilisce che il documento è personale, nominativo e non cedibile.
In attesa del rinnovo, l’unica alternativa consentita è richiedere un permesso temporaneo al Comune o alla Polizia Locale.
Contrassegno Europeo Disabili
In Italia il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) è stato adottato con la legge del 13 agosto 2010, che ha modificato il Codice della Strada. Il provvedimento è stato reso operativo con il DPR n. 151 del 30 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto, ed è entrato in vigore dal 15 settembre 2012.
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Personale e non cedibile, non legato a un veicolo specifico.
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Validità 5 anni (o a tempo determinato, in caso di invalidità temporanea).
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Deve essere esposto in originale sul parabrezza anteriore, chiaramente visibile.
Differenze rispetto al vecchio contrassegno arancione:
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Nuovo formato azzurro plastificato, con simbolo internazionale di accessibilità (bianco su fondo blu).
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Fronte: numero di serie, data di scadenza, autorità rilasciante con timbro, Stato di origine e ologramma anticontraffazione.
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Retro: dati personali, fotografia e firma del titolare (non visibili dall’esterno per garantire la privacy).
Un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (5 marzo 2013) ha inoltre stabilito che, per i contrassegni con validità quinquennale, la data di scadenza deve coincidere con la data di nascita del titolare, come avviene per altri documenti di riconoscimento.
Rinnovo contrassegno disabili
Il rinnovo del contrassegno disabili non è automatico: deve essere richiesto dal titolare prima della scadenza. Ecco come funziona in Italia:
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Rinnovo per invalidità permanente: serve un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni che hanno dato diritto al contrassegno.
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Rinnovo per invalidità temporanea: è necessaria una nuova certificazione della Commissione Medica che attesti la disabilità ancora in corso.
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Dove fare domanda: presso il Comune di residenza, solitamente all’Ufficio Permessi/Polizia Locale.
Se scade, il contrassegno non è più valido e, se utilizzato, si rischiano sanzioni come per chi non ne è titolare. Per evitare di restare senza, conviene avviare la pratica di rinnovo qualche settimana prima della scadenza.
Cosa fare in pratica
Chi ha diritto al contrassegno deve ricordare tre regole d’oro:
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Esporre sempre e solo l’originale in corso di validità.
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Richiedere subito un permesso provvisorio in caso di ritardi nel rinnovo.
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Evitare fotocopie, plastificazioni o riproduzioni: rischiano multa, sequestro e perfino conseguenze penali.