Nel nostro Paese le auto parcheggiate in doppia fila sono, purtroppo, una sorta di parte integrante dell’arredo urbano: una piaga presente quasi dappertutto e difficilmente estirpabile, nonostante le sanzioni previste dalla legge.  Chissà che da adesso, con la conversione in legge del decreto 76 del 16 luglio 2020 – a ragione accolta con entusiasmo da AIPARK – le cose non possano finalmente cambiare.

L’articolo 12bis contenuto nel decreto, infatti, estende il potere sanzionatorio agli ausiliari del traffico. Se dunque fino a oggi gli automobilisti che lasciavano l’auto mal parcheggiata, creando come minimo intralcio alla circolazione e ingorghi, hanno avuto grosse probabilità di farla franca, l’ausiliare della sosta potrebbe ora intervenire e diventare un ottimo deterrente proprio per la sua nuova capacità sanzionatoria. Una novità sacrosanta, tanto più che parcheggiare l’auto in doppia fila è un malcostume da non sottovalutare: al punto che le sanzioni previste spaziano dalla semplice multa per sosta vietata ai reati, nei casi più estremi, di violenza privata o di interruzione di pubblico servizio.

In particolare l’applicazione del reato di violenza privata, regolata dall’art. 610 c.p., è stato riconosciuto da numerose sentenze: tali provvedimenti si basano sul principio secondo cui “chi blocca l’uscita da casa o dal parcheggio all’altrui veicolo priva coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione, costringendola quindi a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà”. Non solo. In una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della violenza privata risulta irrilevante che la condotta incriminata duri soltanto pochi minuti.

Con la sentenza n. 16967/2020, infatti, la Suprema Corte si è occupata del caso di un uomo che ha parcheggiato il motorino in seconda fila, bloccando il passaggio di un’automobile. Il proprietario della vettura, non avendo potuto disporre del proprio mezzo a causa dell’intralcio denunciato per violenza privata: il motorino, in sostanza, lo aveva privato della sua libertà di azione. I giudizi di primo e di secondo grado gli hanno dato ragione, ma il motociclista è ricorso in Cassazione, obiettando che la sua “mancanza” si era protratta solamente per pochi minuti.

A poco è valsa la sua protesta: rigettando il suo ricorso, infatti, la Corte di Cassazione ha ricordato la natura di ‘reato istantaneo’ riconosciuta dalla giurisprudenza al delitto di violenza privata: poco importa, dunque, se la condotta criminosa sia breve oppure protratta nel tempo.

Attenzione, quindi! Anche quelli che appaiono come peccati venali e magari tanto diffusi da portarci a pensare “Così fan tutti” con una scrollata di spalle, così venali non solo.

Chiudiamo quindi ricapitolando tutti gli illeciti e i reati, con le relative sanzioni e pene, che possono interessare chi parcheggia in seconda fila, a seconda delle circostanze.

  • 158 comma 2 lettere b) e c) del Codice della Strada
    (illecito amministrativo):
    La sosta di un veicolo è vietata: dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli”. Chi viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 345 euro per i restanti veicoli.
  • 610 del Codice Penale(reato): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”. La pena è aumentata se concorrono una o più aggravanti.
  • 340 del Codice Penale(reato): “Chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a 1 anno”. Questo reato può essere contestato se l’auto in doppia fila impedisce il passaggio di un autobus di linea o, peggio ancora, di un’ambulanza o altro mezzo di soccorso.